Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1397 del 8 febbraio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

La modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correitą tra l'accusa e la sentenza, ricorre tutte le volte in cui si opera una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito e non gią quando si aggiungono agli elementi essenziali della contestazione formale altri elementi sui quali l'imputato abbia, comunque, avuto modo di difendersi nel corso del procedimento. Per aversi tale modificazione occorre che la fattispecie concreta, che realizza l'ipotesi astrattiva prevista dalla legge, venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'imputazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.