Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7552 del 2 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di relazione fra sentenza ed accusa, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p. va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del principio suddetto postula una modificazione — nei suoi elementi essenziali — del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato. (Nella specie, l'imputato era stato tratto a giudizio per avere abusivamente demolito una struttura al piano terra di un preesistente fabbricato ed era stato condannato per avere eseguito lavori sul solaio del terrazzo al secondo piano).

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