Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3606 del 15 novembre 1995

(4 massime)

(massima n. 1)

Contro il provvedimento di trasmissione ex art. 521 c.p.p. degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per ritenuto fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli artt. 516, 517 e 518 comma secondo, c.p.p., non è prevista alcuna impugnazione. Né tale decisione può ritenersi abnorme, e quindi impugnabile ex art. 111 Cost., giacché l'abnorme può ravvisarsi in una evenienza del tutto eccezionale (adozione di atto in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale), mentre la trasmissione degli atti al P.M. è specificamente prevista dall'art. 521 c.p.p., cosicché il provvedimento che sia adottato per ritenuta diversità del fatto può essere solo illegittimo, se non ne ricorrono presupposti, ma non abnorme.

(massima n. 2)

In tema di impugnazione, anche per essere legittimati al ricorso per abnormità del provvedimento occorre avere interesse. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione dell'imputato contro il provvedimento del giudice del dibattimento che, erroneamente ritenendo la diversità o la novità del fatto a norma dell'art. 521 c.p.p. non consenta la modifica della contestazione ex art. 516 c.p.p. con estensione oggettiva (quantità di droga illecitamente detenuta) e soggettiva (concorso con due coimputati anziché con uno) e trasmette gli atti al pubblico ministero, il quale provvede a richiesta nuovo decreto di rinvio a giudizio con l'imputazione modificata. In tal caso, l'interesse ad impugnare l'ordinanza del tribunale è del P.M., che si vede coartato dal tribunale nelle modalità di esercizio dell'azione penale, mentre quel provvedimento non viola alcun diritto dell'imputato che, pertanto, non ha interesse all'impugnazione: se il tribunale avesse, infatti, adottato la via alternativa e corretta di consentire la contestazione ex art. 516 c.p.p., la posizione dell'imputato non sarebbe cambiata. Egli avrebbe dovuto difendersi dalla più ampia imputazione così come nel dibattimento conseguente al nuovo decreto di rinvio a giudizio, senza lesione dei diritti di difesa.

(massima n. 3)

La disciplina sulle nuove contestazioni prevede la trasmissione degli atti al P.M. quando il giudice accerta che il fatto è diverso, nel corso dell'istruzione dibattimentale od in presenza di una nuova contestazione «fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518 comma secondo» (art. 521 comma secondo c.p.p.). Non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'art. 521 in caso di trasmissione di fatto ritenuto diverso sulla base delle contestazioni del P.M., prima dell'istruttoria dibattimentale.

(massima n. 4)

In tema di violazione del codice della strada, il fatto di circolare con targhe fabbricate abusivamente, non solo non è stato depenalizzato dall’art. 231 del nuovo codice entrato in vigore con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ma anzi, a partire dal 1 ottobre 1993 esso è punito più severamente rispetto alla previsione dell’art. 68 del codice previgente. Perciò, per i fatti anteriormente verificatisi, deve applicarsi, nel rispetto del principio dell’art. 2 c.p., la norma del codice della strada del 1959 (del 15 giugno 1959 n. 393).

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