Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1488 del 30 luglio 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p. adducendo la diversità del fatto per essere emerso il concorso dell'imputato con ignoti, peraltro già risultante implicitamente dalla originaria imputazione. In tal caso non si ha, invero, diversità del fatto, ma soltanto regressione del processo ad una fase precedente per il fine, non consentito, di imporre la correzione dell'imputazione.

(massima n. 2)

L'abnormità è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità quando essa incida in termini essenziali sul thema decidendum devoluto alla Corte. (Fattispecie in cui il ricorso del P.M. riguardava solo la violazione dell'art. 521, comma 2, c.p.p. sotto il profilo che il concorso dell'imputato con ignoti non modifica la contestazione originaria).

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