Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4132 del 15 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di falso ideologico postula che il documento, attestante l'immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria. Un atto incompleto, firmato in bianco o non contenente tutte le indicazioni richieste per produrre effetti giuridici, necessarie ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, è privo di contenuto, del cosiddetto tenore di documento e non è suscettibile di apprezzamento penale per la non concludente indeterminatezza delle manifestazioni di verità. Venendo in considerazione, peraltro, un reato istantaneo di pericolo, che non ammette un iter criminis, non è configurabile il tentativo neppure nella consegna dell'atto da parte del pubblico ufficiale al privato, in quanto la possibilità di agevole completamento è un'evenienza di consumazione che non serve a rendere penalmente rilevanti, sub specie di falso, gli atti preparatori anteriori. Questi atti possono essere apprezzati, però, se inquadrati nel delitto previsto dall'art. 323 c.p. che punisce l'attività commissiva o omissiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi illegittimamente dei mezzi messigli a disposizione dalla pubblica amministrazione e delle facoltà attribuitegli dall'ordinamento giuridico, viola i principi di legalità e di buona amministrazione e strumentalizza l'ufficio o il servizio, a proprio vantaggio non patrimoniale oppure a vantaggio patrimoniale altrui, con atti e comportamenti diretti oggettivamente a superare, frustrare o alterare le finalità funzionali perseguite dalla norma. In conseguenza, va qualificato, non come falso ideologico, ma come abuso di ufficio, per la parte che ha autonoma compiutezza storica e giuridica, il fatto del medico veterinario dell'unità sanitaria locale che, dovendo istituzionalmente eseguire controlli sulla carne commercializzata da un'azienda, sottoscrive e consegna all'imprenditore i moduli predisposti per le verifiche, senza data e senza indicazione dell'ora e del giorno del controllo e della qualità e quantità del bene da controllare, di guisa che il privato abbia la possibilità, in un momento successivo, specificando ad nutum le indicazioni genericamente riportate negli stampati, di fare apparire reali e positive le verifiche mai effettuate in ordine allo stato di conservazione della carne trasportata.

(massima n. 2)

La Corte di cassazione ha il potere-dovere, anche se l'impugnazione sia proposta dal solo imputato, di modificare la definizione giuridica del fatto e di inquadrarlo in una fattispecie normativa, anche più grave, con l'unico limite del divieto della reformatio in pejus, che investe soltanto il dispositivo della sentenza, nella parte relativa alla qualità e quantità della pena inflitta ed ai benefici concessi, e vige soltanto se l'impugnazione non venga proposta dal pubblico ministero.

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