Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8011 del 18 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora emerga in dibattimento un “fatto nuovo” nella locuzione di cui all'art. 518 c.p.p., accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e non ricorra alcuna delle ipotesi previste dall'art. 517 c.p.p., il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie esclusivamente in relazione al fatto nuovo e non può restituire gli atti anche per il reato contestato determinando una indebita regressione del procedimento. (Fattispecie relativa all'ipotesi di reato prevista dal secondo comma dell'art. 570 c.p., autonoma rispetto a quello di cui al primo comma che pertanto non configura “fatto diverso” ai sensi dell'art. 516 c.p.p. ma bensì “fatto nuovo” ai sensi dell'art. 518 c.p.p.).

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