Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3253 del 29 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La nozione di «fatto diverso» differenziata da quella di «fatto nuovo» comprende non solo un fatto che integri una diversa imputazione restando storicamente invariato, ma anche quello che abbia connotati materiali difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Questa interpretazione deriva dall'art. 521 c.p.p., che, contrapponendo la «definizione giuridica diversa» al «fatto diverso», evidenzia il valore di diversità materiale racchiuso nella seconda espressione, ed è confermata dagli artt. 423 primo comma e 521 secondo comma c.p.p., giacché la prima disposizione prevede la contestazione suppletiva perché «il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione» e la seconda prescrive la trasmissione degli atti al P.M., quando, in sede di delibazione, accerta che il fatto da lui riconosciuto è diverso anche «da quello descritto nella contestazione effettuata a norma dell'art. 516 c.p.p.», sicché in entrambe le fattispecie il «fatto diverso» è difforme da quello dell'imputazione ed ha connotati materiali differenti. Pertanto rientra nella nozione di fatto diverso di cui all'art. 516 c.p.p. la contestazione della edificazione di box-garages invece della primitiva costruzione abusiva di una delimitazione con serrande dello stesso spazio per creare nuovi volumi. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il P.M. aveva proposto ricorso deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 516, 518 e 522 stesso codice, in quanto la dichiarata nullità non sussisteva, perché non era stato contestato un fatto nuovo, ma un fatto diverso).

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