Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11626 del 13 novembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola stabilita dall'art. 111 della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, secondo cui le dichiarazioni accusatorie possono costituire valida prova a carico dell'imputato solo se sottoposte al vaglio del contraddittorio (salve le eccezioni previste dallo stesso art. 111 Cost.), non riguarda gli elementi di riscontro che sono richiesti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. nel caso di dichiarazioni provenienti da taluno dei soggetti ivi indicati. Tali elementi di riscontro, quindi, ben possono continuare ad essere costituiti anche da dichiarazioni predibattimentali di coimputati o coindagati le quali, a seguito del successivo rifiuto dei dichiaranti di sottoporsi a esame, siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, commi 2 bis e 4, c.p.p. (Nella specie, alla stregua di tali principi, la S.C. ha anche dichiarato irrilevante la proposta questione di legittimitą costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p. e dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione del D.L. 7 gennaio 2000, n. 7, nella parte in cui, in asserito contrasto con l'art. 111 Cost., consentirebbero l'utilizzazione probatoria, sia pure quali semplici riscontri, delle suddette dichiarazioni).

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