Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2470 del 29 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 512 bis c.p.p. non impiega il termine residenza nel suo significato tecnico giuridico, come una nozione contrapposta o comunque differenziata rispetto a quella della dimora, ma si riferisce esclusivamente a quei cittadini stranieri che sono di fatto stabilmente e normalmente residenti e dimoranti all'estero, e che soltanto occasionalmente e per un periodo breve e transitorio si siano trovati ad essere presenti in Italia. La disposizione, pertanto, non è applicabile a quei cittadini stranieri che abbiano conservato la residenza all'estero ma che di fatto abbiano avuto o abbiano dimora in Italia per un periodo di tempo comunque apprezzabile e non si siano invece limitati ad una breve permanenza sul territorio italiano. Ciò anche al fine di assegnare alla norma — che costituisce una rilevante eccezione al principio di oralità e del contraddittorio probatorio nel dibattimento — una portata che la renda il più possibile conforme a principi costituzionali posti dal nuovo testo dell'art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 512 bis c.p.p. in relazione a dichiarazioni rese da cittadina straniera in realtà residente ininterrottamente in Italia per lo meno da diciotto mesi).

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