Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10955 del 29 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la lettura degli atti in dibattimento costituisce una deroga al principio generale della formazione della prova in dibattimento, gli artt. 511, 512 e 513 non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari è consentita solo quando sussista una vera e propria impossibilità di ripetizione, cui non può certo essere equiparata la difficoltà di assunzione della prova per la temporanea assenza del testimone dal territorio dello Stato.

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