Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8004 del 18 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Sono utilizzabili le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da soggetti poi divenuti irreperibili al dibattimento e, quindi, non escussi in giudizio, in quanto, a norma dell'art. 512 c.p.p., sono acquisibili mediante lettura gli atti assunti dalla P.G. o dal P.M., quando se ne renda impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Tale situazione ricorre in caso di sopravvenuta irreperibilitą dei dichiaranti dei quali era stato sollecitato l'esame con richiesta di incidente probatorio respinta dal Gip, con conseguente accertamento dell'imprevedibilitą della successiva constatata irripetibilitą degli atti.

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