Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2596 del 20 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 512 c.p.p., secondo la quale può darsi lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal P.M., dai difensori e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione, è applicabile anche in caso di morte del dichiarante dovuta a suicidio, evento che non può essere equiparato alla volontaria sottrazione all'esame di cui alla disposizione prevista dall'art. 526, comma 1-bis, stesso codice, la quale presuppone, in ogni caso, la potenziale attuabilità dell'audizione.

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