Cassazione penale Sez. III sentenza n. 33785 del 3 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

La deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto di dichiarazioni di testimoni, avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 63 del 2001, è legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento ed è pienamente utilizzabile, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 526 c.p.p., secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento, in quanto detta legge, modificando l'art. 195, comma quarto, c.p.p., ha introdotto non un divieto di utilizzazione, ma uno specifico divieto di acquisizione probatoria.

(massima n. 2)

Sussiste l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da straniera extracomunitaria dedita alla prostituzione, successivamente assente in dibattimento, in quanto tale condizione non è di per sé sufficiente a renderne prevedibile l'allontanamento dal territorio nazionale. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalla straniera).

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