(massima n. 1)
In tema di ammissione di nuove prove (art. 507 c.p.p.), non sussiste l'obbligo del giudice di disporre d'ufficio tutte le prove astrattamente pertinenti e rilevanti, bensģ il potere-dovere di disporre nuovi mezzi di prova quando risulti «assolutamente necessario». Le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sono soggette ad una pił penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che č correlativa alla pił ampia conoscenza dei fatti di causa gią acquisita. L'esercizio di tale potere-dovere, correlato alla difficoltą che il giudice ritiene sussistente di procedere ad un compiuto accertamento dei fatti sulla base delle risultanze gią acquisite, puņ essere sindacato in sede di legittimitą, ma in limiti pił ristretti del potere di ammissione delle prove a richiesta di parte, disciplinato dall'art. 190 c.p.p., richiedendosi una manifesta assoluta necessitą della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata.