Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 6229 del 11 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inammissibilità della costituzione di parte civile, non fa venir meno la facoltà da parte del giudice di utilizzare, a norma dell'articolo 507 c.p.p., i testi contenuti nella lista della parte civile esclusa. Ed invero, il giudice può assumere anche prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, quando risultino dagli atti e la loro assunzione appaia decisa in virtù del principio generale ispirato dalla ricerca della verità al fine di pervenire ad una giusta decisione.

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