Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9707 del 18 settembre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in un momento diverso da quello indicato dalla norma («terminata l'acquisizione delle prove») costituisce mera irregolarità e non è sanzionata né sotto il profilo della nullità, né sotto quello dell'inutilizzabilità; in particolare non può ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), c.p.p., in quanto l'escussione di un teste «anticipata» rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato.

(massima n. 2)

Per nuovi mezzi di prova, che, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il giudice può disporre anche d'ufficio, si devono intendere quelli non introdotti in dibattimento ovvero provenienti da fonti probatorie esaminate in detta fase su circostanze diverse da quelle che si reputa necessario acquisire ai fini del completamento del quadro probatorio utile alla decisione. Nulla, pertanto, vieta che un teste già escusso nella fase dibattimentale possa essere risentito allorché se ne prospetti la necessità, tenuto pure conto che l'art. 506, comma 2, c.p.p., consente al presidente di rivolgere domande ai testimoni già esaminati.

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