Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5747 del 17 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice ha l'obbligo di ricorrere al potere che l'art. 507 c.p.p. gli conferisce in ordine all'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova quando ciò sia indispensabile per decidere non essendo rimessa alla sua mera discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti e prosciogliere l'imputato. Inoltre il giudice ha un obbligo specifico di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere e perciò la mancanza di una adeguata giustificazione della propria condotta determina un vizio di motivazione lesivo della legge dal quale discende la nullità della sentenza e la necessità del rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il pretore aveva prosciolto l'imputato invece di ricorrere al potere di integrazione per verificare, ai fini della valutazione dell'utilizzabilità della prova, se erano stati rispettati i diritti di difesa, avendo il pubblico ministero omesso di produrre di propria iniziativa la prova dell'avvenuto avviso).

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