Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3125 del 15 marzo 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il «diritto delle parti di concludere l'esame», espressamente fatto salvo dall'art. 506, secondo comma, c.p.p., per il caso in cui il presidente, avvalendosi dei poteri a lui conferiti, abbia ritenuto di rivolgere domande a testimoni, spetta a tutte le parti, e non solo a quella che aveva chiesto l'assunzione dei detti testimoni.

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