Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6515 del 3 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltą di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto pił che in ogni momento l'imputato ha la facoltą di rendere le sue spontanee dichiarazioni.

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