Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1177 del 1 febbraio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'esame dell'imputato si svolge in relazione all'intera posizione processuale dell'esaminato senza distinzione delle singole imputazioni, nel senso che, nell'ambito dello stesso procedimento, non sussistono tanti esami da disporre distintamente quante sono le imputazioni, ma un unico esame nel corso del quale difensore e pubblico ministero possono porre le domande in riferimento alla intera materia dedotta in giudizio. (Fattispecie in cui l'imputato si doleva di non essere stato sottoposto ad esame su uno specifico capo di imputazione).

(massima n. 2)

Per la sussistenza dell'esimente della reciprocitā di cui al primo comma dell'art. 599 c.p. non č necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, ma č pur sempre richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso. (Fattispecie in cui si č esclusa la ritorsione, ritenendo che una lettera ingiuriosa, inviata 25 giorni dopo un alterco, costituisse espressione di una sedimentata situazione di astio per fatti pregressi e non potesse dar conto del necessario rapporto di interdipendenza).

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