Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2224 del 29 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1992 n. 356 - che a seguito della sentenza 255/92 della Corte costituzionale ha modificato gli artt. 500 e 503 c.p.p. - le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. ed utilizzate per le contestazioni possono essere acquisite nel fascicolo del dibattimento nella loro interezza e non limitatamente alla parte oggetto della contestazione, tanto più che tale parte si trova già inserita nel fascicolo del dibattimento proprio per il fatto che è stata utilizzata per la contestazione. Infatti l'integrale acquisizione di tali dichiarazioni risponde all'esigenza di una corretta interpretazione e valutazione del loro contenuto in considerazione della loro contraddittorietà con quanto riferito dai testi in dibattimento. Né costituisce ostacolo alla loro utilizzazione nel giudizio di appello il fatto che i difensori nel corso del dibattimento di secondo grado non abbiano esercitato il loro diritto al contraddittorio. Infatti, in mancanza di una richiesta specifica dei difensori diretta alla rinnovazione del dibattimento, ben possono essere utilizzate, anche senza contraddittorio, le dichiarazioni dei testi acquisite al fascicolo del dibattimento di secondo grado a seguito della suddetta sentenza della Corte costituzionale, tanto più che tali dichiarazioni sono già state oggetto di contestazione nel corso del dibattimento di primo grado.

(massima n. 2)

La natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p., consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia. Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p. collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 629 c.p. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo il concorso apparente di norme previsto dall'art. 15 c.p.

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