Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8497 del 22 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta, e la relazione sia stata depositata, ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 c.p.p., perché il perito non č stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande.

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