Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1305 del 9 aprile 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando, in base al combinato disposto degli artt. 843 e 896 c.c., i frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono, a norma degli usi locali, al proprietario dell'albero, al quale il proprietario del fondo, sul quale sono caduti i frutti, deve permettere l'accesso, tale facoltā di accesso riconosciuta al proprietario dei frutti si inquadra nelle limitazioni del diritto di proprietā fondiaria, poste per regolare i rapporti di vicinato e non aventi natura di servitų: precisamente si inquadra nella categoria delle obbligazioni ob rem o propter rem, le quali hanno il loro titolo solo nella legge e non danno luogo ad un rapporto immediato e diretto tra una cosa ed il titolare della posizione attiva, secondo lo schema del diritto reale, ma hanno sempre per oggetto un comportamento del soggetto passivo, concretantesi in una prestazione di fare, di non fare o di sopportare (pati). Pertanto, non č ammessa la tutela possessoria con l'azione di reintegrazione, ove il vicino impedisca l'accesso sul suo fondo per la raccolta dei frutti ivi caduti.

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