(massima n. 1)
In tema di audizione del minore parte lesa di delitti contro la libertą personale attinenti la sfera sessuale trovano applicazione sia il divieto di porre al teste domande che possono nuocere alla sinceritą delle risposte (art. 499, comma 2, c.p.p.) che quello valido solo per l'esame, ma non anche per il controesame di formulare domande suggestive (art. 499, comma 3, c.p.p.). In questi casi il potere discrezionale del presidente di intervenire nell'esame del teste al fine di assicurare la pertinenza delle domande, la genuinitą delle risposte, la lealtą dell'esame, la correttezza delle contestazioni (art. 499, comma 6, c.p.p.), deve essere particolarmente pregnante, considerate la naturale fragilitą emotiva e le scarse capacitą critiche connesse all'etą del teste.