Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9901 del 17 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti (nella specie, pubblico ministero e imputato) di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all'esame, secondo l'ordine che, ai sensi dell'art. 496, comma 1, c.p.p., assegna la precedenza alla pubblica accusa. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si era rifiutata di procedere all'esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell'ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all'esame del teste).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.