Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1603 del 16 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di costituzione delle parti private, la preclusione stabilita dall'art. 491, comma primo, c.p.p. per la deduzione delle questioni riguardanti la citazione e l'intervento del responsabile civile ha la finalitą di stabilire un preciso sbarramento temporale per la proposizione delle questioni relative all'individuazione del soggetto nei cui confronti possono validamente essere pronunciate ai sensi dell'art. 538 c.p.p. le statuizioni civili con la sentenza che definisce il procedimento; ne consegue che le diverse questioni relative alla ritualitą e regolaritą della costituzione del responsabile civile possono essere dedotte successivamente, anche ai fini della valutazione dell'ammissibilitą dell'impugnazione da questi proposta (in applicazione di questo principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal difensore del responsabile civile, perché proposto in mancanza della prova documentale di una valida delega defensionale).

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