Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19035 del 10 luglio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprietā altrui, cosė come disciplinata dall'art. 896 cod. civ., non č limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare, dal vincolo posto dall'art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialitā, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela delle proprietā privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.

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