Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8915 del 2 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il dibattimento sia rinviato a causa dell'adesione del difensore d'ufficio dell'imputato allo sciopero della categoria, tale attività di rinvio del dibattimento de plano deve assolutamente precedere la dichiarazione di contumacia dell'imputato, sulla quale il difensore deve poter interloquire, perché il contraddittorio sulla sussistenza dei relativi presupposti deve risultare integro a causa delle conseguenze processuali, negative per l'imputato, che la dichiarazione stessa può comportare. Pertanto l'illegittima dichiarazione di contumacia dell'imputato in assenza del difensore è nulla ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. con la conseguente nullità di tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo e, in primo luogo, l'ordinanza che dispone il rinvio del dibattimento ad udienza fissa, senza contestualmente disporre che l'ordinanza medesima sia notificata all'imputato non comparso, nonché gli atti successivi e la sentenza.

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