Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 4708 del 24 aprile 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

L'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, di cui all'art. 114 c.p., non č ravvisabile in caso di acquisto a scopo edificatorio di lotti di una lottizzazione abusiva, non potendosi ritenere che tale acquisto abbia avuto efficienza causale minima nell'attentato al potere programmatico dell'autoritą pubblica.

(massima n. 2)

Perché l'impegno professionale del difensore possa essere assunto, a norma dell'art. 486 comma 5 c.p.p., quale legittimo impedimento che dą luogo ad assoluta impossibilitą di comparire, occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all'essenzialitą e non sostituibilitą della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento (presenza di imminenti cause estintive, esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e situazioni analoghe). Il rigetto dell'istanza di rinvio deve essere quindi motivato con riguardo ai detti elementi.

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