Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2429 del 26 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvenuta tempestiva comunicazione, nel corso degli atti introduttivi al dibattimento, del contemporaneo diverso impegno professionale del difensore presso il tribunale della libertà in difesa di indagato detenuto, non è da sola sufficiente ad integrare l'impossibilità assoluta a comparire di cui all'art. 486, quinto comma, c.p.p., essendo necessario altresì che l'istanza di rinvio espliciti le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della funzione difensiva nell'altro procedimento, con riferimento alla particolare natura dell'attività cui deve presenziare, all'assenza di altro difensore che possa validamente assistere l'imputato, all'impossibilità di avvalersi — data la peculiarità della situazione — della designazione di un sostituto (ex art. 102 c.p.p.) sia nel processo a cui si intende partecipare, sia in quello di cui si chiede il differimento. Tali indicazioni devono ritenersi, unitamente alla tempestività della comunicazione, quali vere e proprie condizioni di ammissibilità dell'istanza di rinvio, con la conseguenza che in mancanza di esse il giudice non è in grado di valutare nel merito l'assolutezza del dedotto impedimento.

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