Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32466 del 26 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di legittimo impedimento dell'imputato (art. 420 ter c.p.p.) l'inidoneitą allo svolgimento dell'attivitą lavorativa attestata dal medico legale non costituisce prova del legittimo impedimento a comparire in dibattimento, trattandosi di attivitą diverse e non assimilabili, tanto pił ove alla visita fiscale disposta dal giudice l'imputato risulti assente dalla propria abitazione.

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