Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11077 del 2 dicembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal coordinato disposto degli artt. 134 ss., 480, 481 e 483 c.p.p. si desume che, benché il dibattimento sia un complesso unitario di attività processuali, allorquando esso si articoli in più udienze, dev'essere redatto per ciascuna di esse un verbale dotato di propria rilevanza ed autonomia, sicché la relativa validità va accertata in riferimento ad ognuno dei suddetti verbali, non essendo sufficiente la sottoscrizione dell'ultimo di essi da parte del segretario che li abbia redatti. Sono, pertanto, affetti da nullità relativa ai sensi dell'art. 142 c.p.p. i verbali di udienza privi della sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente. Tale nullità è suscettibile di sanatoria per accettazione degli effetti dell'atto ex art. 183, lett. a) c.p.p. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato l'operato del giudice di merito, poiché la suddetta nullità, dedotta dal pubblico ministero in appello, era stata sanata, dal momento che il predetto organo non l'aveva eccepita nelle udienze successive a quelle in cui si era verificata ed aveva anzi prodotto documentazione, acquisita agli atti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.