Cassazione penale Sez. I sentenza n. 503 del 11 giugno 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

È abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull'istanza di liberazione anticipata, rinvii il procedimento a tempo indeterminato, in attesa di conoscere l'esito di un procedimento penale instauratosi a carico dell'istante.

(massima n. 2)

La sospensione del procedimento è un mezzo eccezionale cui il giudice, secondo i casi, deve o può far ricorso solo quando la legge espressamente lo prevede e cioè solo quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale, ovvero dalla risoluzione di una questione civile o amministrativa. In ogni altro caso, il giudice penale è tenuto a risolvere ogni questione pregiudiziale, pur con efficacia non vincolante.

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