Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2255 del 11 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre il procedimento per il reato di falsa testimonianza, per l'intrinseco collegamento, ricavabile anche dalla disciplina di diritto sostanziale, con il processo principale, deve ritenersi assoggettato, se commesso in un'udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, alla disciplina di diritto intertemporale di cui all'art. 241 e seguenti delle norme transitorie, i procedimenti per altri reati commessi in udienza, in quanto solo occasionalmente collegati al processo principale, sono assoggettati, se commessi in un'udienza relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice e che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, alla nuova disciplina codicistica. Ne consegue che, se nel corso di uno di tali processi, venga commesso in udienza un reato diverso dalla falsa testimonianza, competente a disporre l'arresto č il pubblico ministero a norma dell'art. 476, primo comma, c.p.p. e competente per la convalida č il giudice per le indagini preliminari, a norma degli artt. 390 e 391 dello stesso codice.

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