Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1495 del 5 febbraio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche in sede di legittimitą puņ procedersi alla cosiddetta «prova di resistenza», nel senso di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, controllando in particolare la struttura argomentativa della motivazione al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sč sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

(massima n. 2)

La nullitą prevista dall'art. 471, primo comma, c.p.p. rientra tra quelle previste dall'art. 181 c.p.p. e, pertanto, deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso con il quale si lamentava omessa motivazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca dell'ordine di procedere a porte chiuse; in relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che la nullitą dell'atto dovesse essere eccepita immediatamente dopo la sua assunzione).

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