Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5779 del 17 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del proscioglimento prima del dibattimento l'art. 469 c.p.p. prescrive che il pubblico ministero e l'imputato vengano previamente sentiti e non si oppongano: perché l'audizione sia effettiva occorre perciò che essi vengano avvisati della data dell'udienza, a meno che non risulti dagli atti — e non da circostanze presuntive — che essi abbiano già manifestato la loro non opposizione o sollecitato una delle declaratoria previste dall'art. 469 c.p.p.

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