Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12014 del 23 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'inappellabilità della sentenza predibattimentale di proscioglimento, pronunciata a norma dell'art. 469 c.p.p., è subordinata alla duplice condizione: 1) che la decisione venga adottata nelle tassative ipotesi di palese estinzione del reato e improcedibilità dell'azione penale (o anche per evidenti ragioni di merito, quando però già sussista una causa di estinzione del reato, in tal senso dovendosi intendere l'inciso “salvo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo”); 2) che il P.M. e l'imputato non si oppongano a tale definizione del giudizio. In difetto anche di una soltanto di esse, viene meno la ragione giustificatrice della deroga al principio generale dell'appellabilità della sentenza, giacché, in assenza di un accordo delle parti e di una causa di estinzione del reato, non v'è motivo per sottrarre una sentenza di proscioglimento nel merito, che implica un apprezzamento del fatto, al vaglio di un superiore giudice di merito. (Fattispecie nella quale mancavano entrambe le condizioni, essendosi il P.M. opposto alla sentenza di proscioglimento ed essendo stata adottata una decisione di proscioglimento nel merito, pur in assenza di una concomitante causa di estinzione del reato, al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 469 c.p.p.).

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