Cassazione penale Sez. V sentenza n. 212 del 7 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Dalla norma dell'art. 469 c.p.p., che ricalca un istituto già previsto dall'art. 421 del codice di rito abrogato, si desume che la definizione anticipata del giudizio è circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale e che perciò ogni decisione di merito — concernente la responsabilità dell'imputato — è preclusa nella fase predibattimentale, come già accadeva nel sistema previgente e può essere adottata soltanto in sede dibattimentale.

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