Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12980 del 12 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento, l'art. 469 c.p.p. consente il proscioglimento anticipato soltanto nell'ipotesi di improcedibilità dell'azione penale o di estinzione del reato; la norma, facendo salva l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p., implica peraltro che, in tal caso, il giudice può pronunciarsi solo nella fase dibattimentale, a seguito di un giudizio che deve essere compiuto con la garanzia del pieno contraddittorio. (Nella fattispecie, relativa a proscioglimento predibattimentale nel merito, in assenza delle condizioni poste dal citato art. 469 c.p.p., la Corte ha annullato la sentenza rilevando che, comunque, l'opposizione del P.M. e la mancata audizione del medesimo costituiscono una nullità di ordine generale).

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