Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31085 del 9 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta della parte alla autorizzazione alla citazione dei testi per genericità dei capitoli di prova, in quanto formulati per relationem al capo di imputazione, è illegittimo, ma non abnorme, atteso che detto provvedimento non si pone fuori dal sistema processuale (essendo specificamente previsto dall'art. 468 cpv. c.p.p.), e non determina la stasi del procedimento, in quanto, da un lato, la parte, conosciuta la ragione del diniego, ben può provvedere alle opportune specificazioni ed integrazioni, reiterando la richiesta, così come può presentare direttamente in dibattimento i testimoni indicati nelle liste; dall'altro, può sollecitare l'esercizio da parte del giudice del potere di assunzione delle prove, ritenute assolutamente necessarie, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (vedasi sentenza Corte costituzionale n. 111 del 1993).

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