Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 37503 del 7 novembre 2002

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del delitto di subornazione, nella fase del giudizio la qualitą di «persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autoritą giudiziaria» si assume nel momento dell'autorizzazione del giudice alla citazione della stessa in qualitą di testimone, ai sensi dell'art. 468, comma 2, c.p.p.

(massima n. 2)

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilitą prevista dall'art. 376 c.p. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 c.p., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo.

(massima n. 3)

Nel delitto di subornazione non č configurabile il tentativo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.