Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32418 del 29 agosto 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di procedimenti speciali davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedendo l'art. 557, comma 3, c.p.p. che, in caso di opposizione a decreto penale, si osservino le disposizioni relative al procedimento per decreto contenute nel libro VI, titolo V, stesso codice (artt. 459-464) solo «in quanto applicabili», ed essendo da escludere l'applicabilità del giudizio immediato (richiamato nell'art. 464, comma 1, c.p.p.) ai procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, deve concludersi che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al tribunale in composizione monocratica il termine di comparizione non può essere quello di trenta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p., ma va individuato in quello di sessanta giorni (riducibile, nei casi di urgenza, a quarantacinque), previsto dall'art. 552, comma 3, c.p.p. per l'ordinario decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico, salvo che venga fatta richiesta di giudizio abbreviato, nel qual caso il termine va individuato in quello di cinque giorni, stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 464 c.p.p.

(massima n. 2)

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine dilatorio per la comparizione è quello di sessanta giorni stabilito dall'art. 552, comma 3, c.p.p., atteso che il disposto del nuovo art. 557 c.p.p. (secondo il quale per il procedimento monitorio si osservano le disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale) opera solo in quanto le norme richiamate siano applicabili anche al rito davanti al giudice monocratico, con la conseguenza che non può ritenersi richiamato nella disciplina del rito davanti al giudice monocratico, l'art. 464 c.p.p., il quale regolamenta il giudizio conseguente all'opposizione prevedendo, per il giudizio immediato, un termine dilatorio di trenta giorni.

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