Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1395 del 14 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'imputato proponga opposizione a decreto penale di condanna, chiedendo contestualmente di essere ammesso all'oblazione di cui all'art. 162 bis c.p. il processo — che con l'emissione del decreto penale e l'opposizione avverso di esso è già pervenuto nella fase del giudizio — non può essere fatto regredire a quella delle indagini preliminari affinché il pubblico ministero disponga accertamenti per verificare se le conseguenze dannose o pericolose del reato siano state eliminate. (Nella specie la S.C., considerato abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al P.M. — e come tale ricorribile per cassazione — ha ritenuto che fosse lo stesso giudice a dover valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per l'ammissione del richiedente alla oblazione e, in caso negativo, a dover rigettare l'istanza e ad emettere i provvedimenti di cui all'art. 464 comma primo c.p.p.).

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