Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7896 del 6 agosto 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 c.c. distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, ecc., con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, che così individuate per la loro composizione morfologica vanno tenute a mezzo metro dal confine, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto — purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo così possibile l'avvicinamento dei rami dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni — le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.