Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7140 del 22 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio conseguente all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente immancabile del giudizio stesso, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, ope legis non ope iudicis. Inoltre, per la violazione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p., non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, sicché, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 stesso codice, e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal successivo art. 178, la mancata revoca non produce alcuna nullità.

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