Cassazione penale Sez. V sentenza n. 667 del 3 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta con la quale il soggetto eccepisce la incolpevole ignoranza dell'emissione di un decreto penale nei propri confronti, divenuto esecutivo per mancata opposizione, deve qualificarsi quale opposizione tardiva e non quale incidente di esecuzione e deve perciò essere esaminata, de plano, dallo stesso giudice che ha emesso il decreto e non dal giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p.

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