Cassazione penale Sez. I sentenza n. 31997 del 26 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di giudizio abbreviato incondizionato può essere validamente avanzata, mediante presentazione dell'istanza al pubblico ministero, anche prima che venga emesso e notificato all'imputato il decreto che dispone il giudizio immediato. In tal caso la presentazione della richiesta al P.M. è produttiva di effetti e costituisce atto equipollente alla notifica, prescritta con riferimento alla originaria disciplina del giudizio abbreviato che prevedeva il preventivo consenso dell'accusa. (Fattispecie nella quale la Corte ha risolto un conflitto di competenza sorto fra Gip e tribunale nel caso di una richiesta di abbreviato incondizionato, diretta al Gip ma presentata al P.M., affermando la competenza del Gip a celebrare comunque il processo in base al rito prescelto, in quanto la mancata notifica della richiesta al P.M. non poteva determinare la decadenza dal rito speciale che, con la normativa attuale, costituisce un diritto dell'imputato).

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