Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1504 del 12 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proscioglimento per uno dei motivi di merito previsti dall'art. 129 c.p.p. non può essere pronunciato dal G.I.P. (giudice delle indagini preliminari) investito da parte del P.M. della richiesta di giudizio immediato, in quanto l'art. 455 c.p.p. gli attribuisce soltanto il potere-dovere di accogliere detta richiesta o di respingerla con restituzione degli atti al P.M. La possibile applicazione del citato art. 129 è prevista espressamente solo nei procedimenti speciali di cui agli artt. 444 (applicazione della pena su richiesta) e 459 c.p.p. (procedimento del decreto), in quanto in entrambi i casi il giudice viene messo nelle condizioni di definire il processo, mentre ciò non avviene con la rischiesta di giudizio da parte del P.M., trattandosi di fase del processo, caratterizzato soltanto dalla valutazione dei presupposti formali del giudizio richiesto, in assenza di contraddittorio tra le parti.

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