Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10932 del 12 novembre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di giudizio immediato, per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta di giudizio immediato) non è prevista nullità di sorta e neppure decadenza, sicché tale termine è meramente ordinatorio e nessuna conseguenza, sul piano processuale, può derivare dalla sua inosservanza.

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