Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5160 del 4 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della richiesta del P.M. di giudizio immediato deve ritenersi sufficiente che l'indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova «comunque» e cioè non necessariamente dal P.M. ma eventualmente anche dal Gip in sede di convalida di arresto o di fermo. (Fattispecie relativa a giudizio immediato celebrato prima della promulgazione del D.L.G. n. 12 del 1991, il cui art. 27 ha sostituito il disposto del primo comma dell'art. 453 c.p.p.; la Cassazione ha peraltro ritenuto che anche con riguardo al previgente testo della suddetta norma dovesse ritenersi equiparabile al «previo interrogatorio» dell'indagato — da tale testo previsto — l'audizione dell'arrestato o del fermato nel giudizio di convalida, condotta dal Gip con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 stesso codice).

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